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Benefici fiscali

NB: a partire dal 2015 la legge di stabilità eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS.

PRIVATI
Essendo la nostra Organizzazione una ONLUS, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche (e anche dalle società) sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, comunque nella misura massima di 70.000 euro (art.14 del DL 35 del 2005). Dichiariamo, a tal fine, in ottemperanza al secondo comma dell'art. 14 sopra citato, la regolare tenuta delle scritture contabili analitiche e la redazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del  26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 2.065,83 euro (In pratica, una donazione complessiva annua di 2000 euro consente un risparmio dai 480 ai 520 euro).
Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di credito, assegni bancari e circolari (pertanto non sono deducibili somme consegnate in contanti). Vanno pertanto conservate le copie dei bonifici, le ricevute dei versamenti in c/c postale, le matrici degli assegni e gli estratti conto bancari e delle carte di credito che contengono l'indicazione del pagamento alla ONLUS.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Promemoria per la dichiarazione dei redditi:
Chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS valuterà se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

IMPRESE
Essendo la nostra Organizzazione una ONLUS, le liberalità in denaro o in natura erogate da società sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, comunque nella misura massima di 70.000 euro (art.14 del DL 35 del 2005). Dichiariamo, a tal fine, in ottemperanza al secondo comma dell'art. 14 sopra citato, la regolare tenuta delle scritture contabili analitiche e la redazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 30.000 2.065,83 euro o al 2% del reddito dichiarato.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze. Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di credito, assegni bancari e circolari (pertanto non sono deducibili somme consegnate in contanti). Vanno pertanto conservate le copie dei bonifici, le ricevute dei versamenti in c/c postale, le matrici degli assegni e gli estratti conto bancari e delle carte di credito che contengono l'indicazione del pagamento alla ONLUS.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari. Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

EITEAM scs